Il diritto internazionale umanitario
Le guerre, come sappiamo, sono sempre esistite. In caso di conflitto armato, il diritto internazionale umanitario protegge i civili e determinati beni e infrastrutture. Inoltre limita i mezzi con cui viene condotta una guerra e proibisce una serie di armi. La storia del diritto internazionale umanitario è strettamente legata alla fondazione della Croce Rossa.
Obiettivi del diritto internazionale umanitario
Le guerre e i conflitti armati hanno conseguenze tragiche per le popolazioni coinvolte. Il diritto internazionale umanitario (DIU) è noto anche come «diritto bellico» o «diritto dei conflitti armati». Il suo scopo è proteggere civili, feriti, malati, prigionieri di guerra, internati, naufraghi, personale sanitario e personale che fornisce assistenza spirituale. Le parti in conflitto devono agire con umanità e senza discriminazioni. Ciò significa che:
gli attacchi a civili o infrastrutture civili sono vietati;
i feriti e i malati devono essere curati;
i prigionieri devono essere trattati con umanità e poter avere un processo giusto.
Il DIU protegge anche beni e infrastrutture civili come ospedali e ambulanze, materiale e aiuti medici. Anche importanti beni culturali come ad esempio monumenti storici, opere d’arte e luoghi di culto godono della protezione del DIU. Il DIU proibisce la distruzione di beni e infrastrutture che hanno un’importanza vitale per la popolazione civile (p.es. impianti per l’acqua potabile). Inoltre vieta di attaccare infrastrutture che contengono elementi pericolosi (p.es. centrali nucleari).
Il DIU limita anche i mezzi e i metodi utilizzati per condurre una guerra. Proibisce mezzi o metodi di conduzione delle ostilità che non distinguono tra coloro che partecipano alle ostilità (i combattenti) e coloro che non vi partecipano, o non vi partecipano più (civili o feriti). Il DIU proibisce le armi che causano ferite o sofferenze inutili. Vieta inoltre i metodi che provocano danni ambientali gravi, estesi e di lunga durata.
IN BREVE
La differenza tra DIU e diritti umani
I diritti umani sono sempre validi e rappresentano un punto di riferimento per gli Stati su come gestire i diritti e le libertà individuali e collettive delle persone. I diritti umani sono diritti inalienabili di cui tutti godono. Tra essi, la libertà di stampa, la libertà di riunione e altri diritti politici che non fanno parte del DIU. In situazioni di emergenza gli Stati possono sospendere temporaneamente in certa misura alcuni diritti umani. Nel caso del DIU questo non è possibile.
Nascita del diritto internazionale umanitario
La storia del diritto internazionale umanitario è strettamente legata alla fondazione della Croce Rossa: con il suo drammatico resoconto della battaglia di Solferino, Henry Dunant riuscì a convincere il Consiglio federale svizzero a convocare una conferenza diplomatica nel 1864. In quell’occasione dodici Stati europei firmarono la prima Convenzione di Ginevra per la protezione dei soldati feriti. Inoltre la croce rossa su sfondo bianco venne riconosciuta come simbolo ufficiale di protezione. Anche l’idea di fondare delle Società nazionali di Croce Rossa si fece strada per la prima volta nel 1864, un anno dopo la fondazione del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR).
Da allora gli Stati hanno firmato numerosi trattati che disciplinano la conduzione della guerra. Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli aggiuntivi del 1977 e del 2005 sono il fulcro del diritto internazionale umanitario. Praticamente tutti gli Stati del mondo hanno aderito alle Convenzioni. La Svizzera è depositaria delle Convenzioni di Ginevra: questo significa che i documenti originali delle Convenzioni sono conservati qui.
Il CICR è custode e promotore del diritto internazionale umanitario. Inoltre vigila al rispetto delle Convenzioni di Ginevra e dei loro Protocolli aggiuntivi.
Il nostro impegno
Esportazioni di materiale bellico
La protezione della popolazione civile e il rispetto del diritto internazionale umanitario devono essere messi in primo piano per quanto riguarda le esportazioni di materiale bellico.
Le esportazioni di armi devono sottostare a disposizioni severe: non bisogna permettere la consegna di armi a Stati che, direttamente o indirettamente, sono parti in un conflitto armato. Un allentamento delle disposizioni è incompatibile con la tradizione umanitaria della Svizzera.
Ci impegniamo affinché l’Ordinanza sul materiale bellico non venga ulteriormente allentata. Il diritto internazionale umanitario e il Trattato sul commercio delle armi (ATT), che la Svizzera ha ratificato nel 2015, devono essere rigorosamente rispettati.
Per un divieto delle armi nucleari
Le armi nucleari hanno conseguenze inaccettabili sul piano umanitario: provocano sofferenze indescrivibili e danni duraturi alla natura e l’ambiente. Qualora venissero impiegate, nessun tipo di azione potrebbe venire in aiuto in maniera diretta e indiretta alle persone colpite. Anche con tutti gli sforzi possibili, la portata della distruzione e del dolore provocati sarebbero tali da rendere impossibile ogni tipo di attività. Nessun Paese al mondo è in grado di affrontare una catastrofe umanitaria di simile portata: le conseguenze, soprattutto quelle provocate dalla ricaduta radioattiva, non si fermerebbero di certo di fronte ad alcun confine nazionale.
Insieme ai nostri partner, tra cui soprattutto il CICR, vogliamo sensibilizzare alle esiziali conseguenze dell’uso delle armi nucleari. Per questo siamo a favore del divieto di questi ordigni e ci impegniamo affinché la Svizzera firmi il trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW).
Diffondere conoscenze
Insieme al CICR ci impegniamo a diffondere conoscenze sul diritto internazionale umanitario e sul rispetto delle sue regole. Ad esempio, tramite giornate di informazione nelle scuole: studentesse e studenti imparano così le regole principali del diritto internazionale umanitario (DIU), apprendono come riconoscere le violazioni delle regole in una guerra e di come il DIU, contribuendo a ridurre le ripercussioni dei conflitti armati, aiuta a tutelare vite umane.